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| Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) |
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Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.) sono uffici periferici del Ministero della Salute istituiti con il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito dell’abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della Comunità Europea, conseguente all’attuazione del Mercato Unico, essi mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria
Documento senza titolo Le funzioni ed i compiti degli U.V.A.C. sono stati determinati con decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1993. Ciascuno dei 17 U.V.A.C. (vedasi cartina) ha una competenza territoriale che copre generalmente il territorio di una Regione e, in taluni casi, di due Regioni. I compiti prioritari degli U.V.A.C. in riferimento alle merci (animali e prodotti di origine animale) di provenienza dagli altri Paesi della Comunità europea sono costituiti da: a) determinazione, su indicazioni generali o particolari della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione, delle percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza; b) applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Salute; c) coordinamento e verifica dell’uniformità, in collaborazione con le Regioni, delle attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL.; d) gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intracomunitario; e) consulenza tecnico-legislativa anche in caso di contenzioso comunitario. Per far fronte ai compiti sopra elencati è di fondamentale importanza conoscere il flusso delle merci provenienti dagli altri Paesi della Comunità. A tal fine sono previsti due strumenti di informazione che in parte si sovrappongono e si integrano. Il primo di questi strumenti, introdotto dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, consiste nell’aver imposto ai destinatari delle partite di animali e prodotti di origine animale provenienti da un altro Stato membro l’obbligo di segnalare, con almeno un giorno di anticipo, l’arrivo delle merci all’U.V.A.C. ed al Servizio Veterinario dell’A.S.L. competenti per territorio. Per rendere più efficace tale meccanismo di prenotifica si è previsto anche che gli operatori debbano essere registrati presso gli U.V.A.C e, in taluni casi, abbiano stretto apposita convenzione con gli stessi uffici. Il secondo strumento, relativo originariamente solo al settore degli animali (sistema ANIMO - ANImal MOvement) e poi esteso ad alcune tipologie di prodotti di o.a. (es. farine animali) di origine comunitaria, consiste nell’obbligo di trasmissione (il giorno stesso dell'emissione del certificato sanitario), da parte dell’Unità Veterinaria Locale del Paese membro speditore all’autorità sanitaria del Paese ricevente (Servizio Veterinario A.S.L. e Ministero della Salute per quanto riguarda l’Italia), di un messaggio con cui vengono segnalati i dati più rilevanti della partita spedita. FLUSSI DI MERCI Nel corso dell’anno 2001 risultano essere state segnalate, tramite prenotifica, 577.032 partite di merci (-3,1% rispetto l’anno 2000) che rappresentano un volume sette volte superiore a quello delle partite importate dai Paesi Terzi. Il 30,6% delle partite è rappresentato da prodotti della pesca (176.813 partite), il 28% da carni (161.526 partite), il 27,6% da latte, derivati e altri prodotti di origine animale (o.a.) destinati al consumo umano (158.992 partite), il 7,6% da animali vivi (43.710 partite) ed il 6,2% da altri prodotti di o.a. non destinati al consumo umano (35.991 partite). Le 176.183 partite di prodotti della pesca prenotificate (pari a quasi 369.163 tonnellate di merce) sono circa il 4,3%in più rispetto a quelle dell’anno precedente. Esse sono costituite soprattutto da teleostei (101.775 t.), pesce preparato (168.252 t.), molluschi (44.594 t.) e altri prodotti della pesca (27.066 t.). Rispetto all’anno 2000 si registra, come già evidenziato in precedenza, un calo complessivo del numero di partite prenotificate (-3,1%). Analizzando in dettaglio i dati a disposizione, a fronte di un decremento per quel che riguarda il gruppo delle carni, in particolare quelle bovine, penalizzato dalla crisi BSE, si registra un aumento delle partite dei prodotti della pesca (+128,8%) e del pesce preparato (+71,4%). Il maggiore partner commerciale continua ad essere la Francia con 145.062 partite (25,1%), seguito dalla Germania con 138.375 partite (24%), dall'Olanda con 74.377 partite (12,9%) e dalla Danimarca con 54.644 partite (9,5%). Seguono Austria (39.478 partite), Spagna (37.516 partite), Grecia (27.392 partite), Gran Bretagna (27.505 partite) e Belgio (20.538 partite) con percentuali attorno al 3-6 %. CONTROLLI Nella logica del mercato unico comunitario le direttive di base (direttive del Consiglio n. 89/662/CEE e n. 90/425/CEE recepite nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28) prevedono che i controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di o.a. siano effettuati nel luogo di origine. Anche se il sistema si fonda sulla fiducia nelle garanzie fornite dal Paese speditore, le direttive consentono l’effettuazione di controlli, per sondaggio e con carattere non discriminatorio, nel Paese di destinazione. A questi controlli routinari si aggiungono inoltre quelli che possono derivare dall’applicazione di misure di salvaguardia a tutela della salute pubblica o della salute animale. RESPINGIMENTI Ai sensi di quanto previsto dalle citate direttive n. 89/662/CEE e n. 90/425/CEE, nel caso di riscontro su una partita, durante un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, di una zoonosi o malattia degli animali o di altre cause suscettibili di costituire grave rischio per la salute dell’uomo o degli animali, è prevista la distruzione della partita o, in taluni casi e ove possibile, il suo respingimento al Paese speditore previa acquisizione del nulla osta delle Autorità competenti.
CONCLUSIONI Nel 2001 gli U.V.A.C. hanno svolto una preziosa opera di coordinamento dell’attività di controllo veterinario sulle partite di animali e prodotti di origine animale provenienti dagli altri Stati membri della Comunità europea. La precisa conoscenza da parte degli U.V.A.C. del flusso delle merci, grazie ai due strumenti di informazione esistenti (obbligo di prenotifica dell'arrivo delle merci da parte dell'importatore e obbligo di trasmissione da parte dell'autorità sanitaria del Paese speditore delle informazioni più rilevanti sulle partite in spedizione di competenza del sistema ANIMO), ha ulteriormente dimostrato la sua importanza in occasione della grave crisi B.S.E. protrattasi per quasi tutto l’arco del 2001, durante la quale si è reso necessario rintracciare diverse partite di bovini provenienti dalla Francia. Quanto sopra evidenziato, come per i P.I.F., bisogna essere grati al personale impiegato negli UVAC, che ha svolto con professionalità e diligenza il compito di tutelare la salute pubblica.
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