La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 83 del 25 marzo 2019 ha pubblicato il “Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca”.
In virtù del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l’esecuzione delle norme della politica comune della pesca e, a tal fine, a cooperare tra di loro e con i paesi terzi.
Per adempiere a tali obblighi, è necessario che gli Stati membri coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nel territorio terrestre, nelle acque dell’Unione e internazionali, conformemente al diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi assunti dall’Unione nell’ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i paesi terzi.
L’Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia») deve essere in grado di contribuire all’attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, garantire l’organizzazione della cooperazione operativa, fornire assistenza agli Stati membri e predisporre unità di crisi qualora sia identificato un rischio grave per la politica comune della pesca. Essa dove, inoltre, essere in grado di dotarsi delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei piani congiunti d’impiego e di cooperare ai fini dell’attuazione della politica integrata marittima dell’Unione.
Pertanto, il regolamento (UE) 2019/473 disciplina l’Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia»), il cui obiettivo è organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l’applicazione effettiva e uniforme.
Il regolamento, in argomento, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed abroga il Reg. (CE) n. 768/2005.
Si rimanda alla consultazione del regolamento per gli approfondimenti del caso:
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