La Gazzetta Ufficiale Italiana, n. 323 del 31 dicembre 2020 ha pubblicato il “Decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”.
Tra le diverse misure, il provvedimento prevede all’art. 15 (Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare) quanto segue:
Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, da ultimo modificato dall’art. l’art. 3, comma 3, lettera c) del D.lgs. 116/2020, prevede all’art. 219, comma 5:
“tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Il decreto legge pertanto proroga l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 116/2020 al 21 dicembre 2021.
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