Nuova modifica in materia di controlli ufficiali e certificati sanitari per l’ingresso dei prodotti ittici nell’UE

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 325 del 20 dicembre 2022 ha pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale nonché il modello di attestato privato per l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti composti.”

Il provvedimento modifica nuovamente il Reg. (UE) 2020/2235 in materia di controlli ufficiali e certificati sanitario per l’ingresso dei prodotti ittici nell’UE.

  • Il Reg. (UE) 2022/2258 ha modificato il Reg. (CE) n. 853/2004 aggiungendo all’elenco dei prodotti altamente raffinati i derivati lipidici e gli aromi alimentari autorizzati conformemente al Reg. (CE) n. 1334/2008, soggetti a trattamenti che escludano qualsiasi rischio per la salute pubblica o degli animali. Nell’allegato III, capitolo 46, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano (modello HRP).
  • La gelatina, il collagene e determinati prodotti altamente raffinati possono essere importati senza presentare un piano di sorveglianza dei residui e, di conseguenza, non dovrebbe essere necessario che i paesi figurino nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE per essere autorizzati a esportare tali prodotti nell’Unione o a utilizzarli come ingredienti di prodotti composti destinati all’esportazione nell’Unione, anche se l’inclusione negli elenchi conformemente all’articolo 18, 19 o 22 del Reg. (UE) 2021/405 rimane obbligatoria.

Onde evitare perturbazioni degli scambi è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate dall’attestato privato, in argomento, e dei modelli di certificati sanitari/ufficiali ai sensi dell’allegato III, capitolo 30, 31, e 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per un periodo transitorio che termina il 15 luglio 2023.

Gli attestati e i certificati in questione, però, devono essere stati rilasciati entro il 15 aprile 2023 per garantirne la loro validità.

Per gli approfondimenti di interesse si rimanda alla consultazione del documento pubblicato al seguente link:

  Martedì, 20 Dicembre 2022

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